LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 14
MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
L.R. 3 agosto 2022, n. 11Art. 22
Modifiche all’
articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
Nel
comma 1 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 le parole
“L'Ente territorialmente competente”
sono sostituite dalle parole
“La Regione”.
2.
Nel
comma 3 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole
“Copia del verbale è trasmessa immediatamente all'Ente territorialmente competente”.
3.
Nel
comma 4 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 le parole
“L'Ente territoriale”
sono sostituite dalle parole
“La Regione”.
Note del Redattore:
L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 è ridotta di euro 660.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10
L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 è ridotta di euro 328.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10