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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 14

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 7
Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli e valorizzare le produzioni agricole locali, sostiene la realizzazione di aree riservate alla vendita diretta di prodotti agricoli in spazi pubblici dedicati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per i seguenti interventi:
a) recupero di edifici dismessi di proprietà pubblica e sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili;
b) ristrutturazione, sistemazione, adeguamento e miglioramento di spazi aperti esistenti dismessi di proprietà pubblica;
c) acquisto ed installazione di impianti, attrezzature, dotazioni legati all'attuazione dei mercati per la vendita diretta.
3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del Trattato Sito esterno.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

Note del Redattore:

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 è ridotta di euro 660.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 è ridotta di euro 328.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

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