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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 20

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 369 del 28 dicembre 2021

Art. 1 (1)
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 11
Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, di euro 20.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024.

Note del Redattore:

Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A-Variazioni, allegata alla L.R. 28 luglio 2022, n. 10.

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