LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 20
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 369 del 28 dicembre 2021
Art. 12
Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito
1.
Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle microimprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a finanziare un fondo rotativo gestito da banche o confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o all’elenco di cui all’art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
2.
La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, assicurando modalità di accesso semplificate e forte presenza dell'attività effettuata con il fondo nei territori.
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2022 un’autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.
Note del Redattore:
Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A-Variazioni, allegata alla L.R. 28 luglio 2022, n. 10.