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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 20

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 369 del 28 dicembre 2021

Art. 20
Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
1. Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi riferiti all’attuazione dell’art. 7 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), è disposta, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l’autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2023.
2. Contestualmente l’autorizzazione disposta dal comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 14 del 2021 è revocata.

Note del Redattore:

Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A-Variazioni, allegata alla L.R. 28 luglio 2022, n. 10.

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