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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

Art. 10
Vincoli di destinazione e d’uso
1. I beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi pubblici sono inalienabili e soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale per ogni bene. Il vincolo decorre dalla data di pagamento a saldo dei contributi.
2. La Regione può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione e di uso dei beni e delle opere oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, a condizione che le finalità per le quali furono concesse le agevolazioni siano, almeno parzialmente, perseguite. In tal caso le agevolazioni sono ridotte in proporzione al periodo residuo per il quale i beni e le opere non sono stati destinati alla destinazione e uso previsto.
3. La cessione di beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, ancorché soggetti a vincolo di destinazione, nell’ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d’azienda o per decesso del titolare dell’impresa individuale, può essere autorizzata dalla Regione a favore di imprese che si impegnino ad osservare gli obblighi in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazione non comporti un indebito vantaggio che verrà calcolato tenendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui verrà scomputato l’aiuto erogato. In assenza di autorizzazione preventiva si procederà alla revoca dei contributi concessi secondo le modalità di cui all’articolo 9.
4. Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell’impresa comporta la revoca dei contributi concessi secondo le modalità di cui all’articolo 9.
5. Qualora la normativa comunitaria relativa all’attuazione di programmi, piani o misure cofinanziate dall’Unione Europea definisca vincoli di destinazione e di uso di durata o modalità di applicazione diversi da quelli definiti ai commi 1, 2, 3 e 4, ai beneficiari degli interventi verrà applicata la normativa unionale e per quanto compatibile la disciplina del presente articolo.

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