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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. I procedimenti amministrativi di revoca delle provvidenze attivati in vigenza della legge regionale n. 15 del 1997 sono conclusi secondo le disposizioni in essa previste.
2. I vincoli di destinazione e di uso di durata decennale imposti ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti in cinque anni.
3. Il rinvio alla legge regionale n. 15 del 1997 in merito all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, disposto in altre leggi regionali o regolamenti, si intende riferito alla presente legge.

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