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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

Art. 3
Programmazione
1. La Regione presidia, sulla base della regolamentazione unionale e nazionale, l’elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale, che individua le azioni e gli interventi prioritari per il settore agricolo in coerenza con gli obiettivi definiti dalla PAC.
2. In attuazione di leggi regionali di settore, la Regione approva altresì i programmi di intervento ed i documenti attuativi, conformemente alla disciplina unionale in materia di Aiuti di Stato.
3. La Regione concorre inoltre alla definizione e all’attuazione in ambito regionale dei programmi nazionali di sostegno previsti dalla disciplina unionale in materia di organizzazioni comuni di mercato.
4. La Regione attraverso gli strumenti di programmazione unionale e regionale persegue i seguenti obiettivi:
a) assicurare competitività ed efficienza ai sistemi produttivi agricoli ed agroalimentari regionali;
b) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito degli imprenditori e degli occupati in agricoltura favorendo il dialogo sociale;
c) sviluppare azioni volte alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità dei prodotti e alla loro promo-valorizzazione sui mercati;
d) promuovere lo sviluppo e la qualificazione degli strumenti di auto-organizzazione dei produttori per rafforzare la capacità di governo dei processi di filiera e di collocamento del prodotto sul mercato finale;
e) favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura;
f) promuovere lo sviluppo rurale per una gestione equilibrata del territorio, per la difesa dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la valorizzazione del paesaggio agrario;
g) favorire lo sviluppo socio-economico delle zone di montagna e delle aree svantaggiate;
h) sostenere le imprese attraverso investimenti nel sistema della conoscenza, della ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali e nell’agricoltura di precisione.

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