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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 marzo 2025, n. 2

Art. 5
Ammissione alle provvidenze e procedure
1. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura sono concessi sulla base delle istanze rivolte dagli interessati e dei criteri predefiniti ai sensi dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell' articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso).
2. Ai procedimenti di concessione ed erogazione di provvidenze si applicano le normative nazionali in materia di regolarità contributiva e disciplina antimafia.
3. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura non possono essere concessi qualora risulti il mancato rispetto, da parte dei richiedenti, delle condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente.

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