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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

Art. 6
Forme di provvidenze e strumenti di intervento finanziario
1. La Regione, nel rispetto della normativa unionale e nazionale, per la realizzazione di interventi di sostegno alle imprese può concedere le seguenti forme di provvidenze:
a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attività;
b) contributi in conto interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle imprese agricole per investimenti presso istituti o organismi che si convenzionino a tale fine con la Regione;
c) garanzie: consistono nel rilascio di garanzie a favore delle imprese agricole per prestiti o mutui a medio e lungo termine;
d) altre forme di aiuto: consistono nella erogazione di contributi finanziari concessi dalla Regione per la realizzazione di iniziative e interventi di settore.
2. Per le funzioni che comportano l’erogazione di contributi per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui o per finanziamenti a medio o lungo termine, le erogazioni sono effettuate direttamente dalla Regione agli istituti di credito o agli organismi di garanzia.
3. La concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata alla effettiva stipula del contratto di mutuo.
4. La Regione provvede alla liquidazione della spesa ed alla emissione dei titoli di pagamento sulla base degli atti definitivi di concessione e della documentazione probatoria dell'avvenuta stipula dei prestiti e mutui agevolati.

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