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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

Art. 7
Validità della documentazione e condizioni di procedibilità delle domande
1. In applicazione dell'istituto dell'autocertificazione la documentazione presentata a corredo di singola domanda si intende utilmente presentata, purché non siano intervenute modificazioni, anche a corredo di ulteriori domande rivolte alla stessa amministrazione. A tale fine nelle ulteriori domande il richiedente dovrà dichiarare quali documenti abbia già presentato all'ente ed a quale domanda siano allegati, nonché dichiarare che tali documenti mantengono inalterata la loro validità, fatta salva comunque l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. I dati, i documenti e le informazioni in possesso di altre amministrazioni o contenuti in banche dati ufficiali sono acquisiti d’ufficio, anche mediante interconnessione qualora disponibili sistemi di interscambio.
3. Ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni unionali e dalla relativa disciplina di attuazione, la realizzazione di interventi o attività oggetto di contributi deve intervenire successivamente alla presentazione delle domande.
4. La realizzazione di opere ed acquisti successivamente alla presentazione della domanda non comporta impegno di finanziamento da parte dell'amministrazione né dà diritto a precedenze o priorità.

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