LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15
REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021
Art. 8
Erogazione di acconti
1.
Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, la Regione può erogare acconti del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria.
2.
Per i pagamenti di competenza dell’Organismo Pagatore regionale gli acconti saranno erogati secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione Europea.