LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15
REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 marzo 2025, n. 2
Art. 9
Revoche e sanzioni
1.
La Regione revoca le provvidenze concesse:
a)
qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
b)
qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse, salva l'applicazione dell'articolo 10 in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione e di uso;
c)
qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'amministrazione a riconoscere benefici non dovuti;
d)
negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione di contributi.
2.
Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato motivo per non più di diciotto mesi.
3.
La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.
4.
Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 oltre a quanto previsto dal comma 3 verrà disposta l’esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura a decorrere dalla data di adozione dell’atto di revoca, in applicazione di quanto stabilito dall'
articolo 75 comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
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5.
L’esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura potrà essere inoltre disposta nei casi previsti dagli atti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi, fino ad un massimo di un anno a decorrere dalla data di adozione dell’atto di revoca, ovvero maggior o minor termine se definito espressamente da disposizioni nazionali o comunitarie.
6.
L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire non superiore a ventiquattro mesi, nonché la durata dell’esclusione dalle provvidenze. Quando il recupero delle somme sia di competenza dell’Organismo Pagatore regionale, la decisione in ordine alla eventuale rateazione verrà assunta dall’Organismo medesimo.
7.
Le domande finalizzate all’ottenimento di provvedimenti di concessione di provvidenze presentate nel periodo di esclusione dalle agevolazioni saranno dichiarate inammissibili.
8.
Nell’ipotesi di revoca o recupero di agevolazioni cofinanziate dall’Unione Europea le disposizioni di cui al comma 3 in ordine al calcolo degli interessi con la maggiorazione a titolo di sanzione amministrativa si applicano qualora non sia prevista una diversa disciplina a livello comunitario o se tale disciplina sia demandata allo stato membro e non vi siano norme nazionali di attuazione.
9.
La rinuncia al contributo successiva al provvedimento di concessione senza aver ottenuto acconti non comporta, di norma, applicazione di sanzioni, fatto salvo quanto espressamente previsto negli atti che disciplinano la concessione ed erogazione dei contributi.
10.
Ai procedimenti di revoca riferiti a pagamenti per superficie o per capi di bestiame nell’ambito della programmazione sullo sviluppo rurale si applicano esclusivamente le disposizioni comunitarie e nazionali.
