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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

INDICE

Art. 1 - Finalità
Espandere area tit1 Titolo I - Funzioni e programmazione
Espandere area tit2 Titolo II - Consultazione delle parti sociali
Espandere area tit3 Titolo III - Semplificazione norme procedurali e sanzionatorie
Espandere area tit4 Titolo IV - Sistema Informativo Agricolo Regionale e digitalizzazione dei procedimenti
Espandere area tit5 Titolo V - Disposizioni finali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge, in armonia con la disciplina dell’Unione Europea e nazionale ed in attuazione dei principi del riordino delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) ha lo scopo di:
a) disciplinare gli strumenti della programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare;
b) regolare le forme di consultazione degli enti e dei soggetti rappresentativi delle istanze economiche e sociali interessate;
c) semplificare le procedure inerenti alla concessione dei contributi e provvidenze e gli aspetti sanzionatori ad essi collegati;
d) disciplinare il sistema informativo agricolo regionale.
Titolo I
Funzioni e programmazione
Art. 2
Funzioni
1. Spettano alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, la programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa unionale, statale e regionale.
2. Sono in particolare di competenza della Regione:
a) la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in applicazione della disciplina unionale, statale e regionale;
b) il presidio dei rapporti con lo Stato e l’Unione Europea per gli aspetti di programmazione, pianificazione e gestione dei programmi di intervento comunitari in materia di Politica Agricola Comune (PAC);
c) la gestione degli interventi e delle misure cofinanziate dall’Unione Europea, garantendo il raccordo con l’Organismo Pagatore regionale (AGREA);
d) la gestione degli interventi nazionali a favore delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti;
e) le certificazioni fitosanitarie e i controlli necessari alla produzione e alla circolazione dei prodotti vegetali, il rilascio delle abilitazioni per l’acquisto di prodotti fitosanitari e l’abilitazione dei consulenti;
f) gli interventi per lo sviluppo aziendale e dell’imprenditoria giovanile, nonché quelli a favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare;
g) gli interventi collegati alla sostenibilità ambientale ed alla diversificazione dell’impresa agricola;
h) i rapporti con istituti ed enti esercenti il credito agrario, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso, nonché la concessione e la liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui;
i) il sostegno agli organismi di garanzia nel settore agricolo;
j) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la vigilanza e il controllo sulle attività delle organizzazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari sia regionali che comunitari;
k) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività di assistenza tecnica in agricoltura e le attività di formazione;
l) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali;
m) le attività e le azioni relative alle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata, compresa l’attività di vigilanza, così come previste dalla normativa nazionale e unionale;
n) il supporto nelle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali;
o) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati e l’istituzione e la tenuta di albi ed elenchi previsti dalla legislazione nazionale o regionale;
p) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
q) le funzioni collegate alla riproduzione animale e le attività di rilascio di autorizzazioni nel settore zootecnico;
r) il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale, di coltivatore diretto e l’applicazione della disciplina sui contratti agrari;
s) ogni altra funzione amministrativa e di controllo di competenza della Regione in applicazione della disciplina unionale e nazionale.
Art. 3
Programmazione
1. La Regione presidia, sulla base della regolamentazione unionale e nazionale, l’elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale, che individua le azioni e gli interventi prioritari per il settore agricolo in coerenza con gli obiettivi definiti dalla PAC.
2. In attuazione di leggi regionali di settore, la Regione approva altresì i programmi di intervento ed i documenti attuativi, conformemente alla disciplina unionale in materia di Aiuti di Stato.
3. La Regione concorre inoltre alla definizione e all’attuazione in ambito regionale dei programmi nazionali di sostegno previsti dalla disciplina unionale in materia di organizzazioni comuni di mercato.
4. La Regione attraverso gli strumenti di programmazione unionale e regionale persegue i seguenti obiettivi:
a) assicurare competitività ed efficienza ai sistemi produttivi agricoli ed agroalimentari regionali;
b) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito degli imprenditori e degli occupati in agricoltura favorendo il dialogo sociale;
c) sviluppare azioni volte alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità dei prodotti e alla loro promo-valorizzazione sui mercati;
d) promuovere lo sviluppo e la qualificazione degli strumenti di auto-organizzazione dei produttori per rafforzare la capacità di governo dei processi di filiera e di collocamento del prodotto sul mercato finale;
e) favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura;
f) promuovere lo sviluppo rurale per una gestione equilibrata del territorio, per la difesa dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la valorizzazione del paesaggio agrario;
g) favorire lo sviluppo socio-economico delle zone di montagna e delle aree svantaggiate;
h) sostenere le imprese attraverso investimenti nel sistema della conoscenza, della ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali e nell’agricoltura di precisione.
Titolo II
Consultazione delle parti sociali
Art. 4
Consulta agricola regionale
1. È costituita la Consulta agricola regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole professionali, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori.
2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale in ordine:
a) alle linee generali di politica agricola;
b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte agricola;
c) ai progetti di legge regionali interessanti il settore;
d) ai programmi di attività e di intervento e ai criteri e parametri di riparto dei finanziamenti relativi ai settori;
e) alle direttive;
f) ad ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.
3. La Giunta regionale definisce i criteri di rappresentatività per la costituzione della Consulta e disciplina le relative modalità di funzionamento.
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con atto della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alla Consulta non comporta oneri a carico della Regione.
6. La Giunta regionale può istituire anche tavoli tematici per affrontare specifiche problematiche del comparto agricolo ed agroalimentare a cui partecipano i componenti della Consulta e i portatori di interessi settoriali.
Titolo III
Semplificazione norme procedurali e sanzionatorie
Art. 5
Ammissione alle provvidenze e procedure
1. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura sono concessi sulla base delle istanze rivolte dagli interessati e dei criteri predefiniti ai sensi dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell' articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso).
2. Ai procedimenti di concessione ed erogazione di provvidenze si applicano le normative nazionali in materia di regolarità contributiva e disciplina antimafia.
3. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura non possono essere concessi qualora risulti il mancato rispetto, da parte dei richiedenti, delle condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente.
Art. 6
Forme di provvidenze e strumenti di intervento finanziario
1. La Regione, nel rispetto della normativa unionale e nazionale, per la realizzazione di interventi di sostegno alle imprese può concedere le seguenti forme di provvidenze:
a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attività;
b) contributi in conto interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle imprese agricole per investimenti presso istituti o organismi che si convenzionino a tale fine con la Regione;
c) garanzie: consistono nel rilascio di garanzie a favore delle imprese agricole per prestiti o mutui a medio e lungo termine;
d) altre forme di aiuto: consistono nella erogazione di contributi finanziari concessi dalla Regione per la realizzazione di iniziative e interventi di settore.
2. Per le funzioni che comportano l’erogazione di contributi per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui o per finanziamenti a medio o lungo termine, le erogazioni sono effettuate direttamente dalla Regione agli istituti di credito o agli organismi di garanzia.
3. La concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata alla effettiva stipula del contratto di mutuo.
4. La Regione provvede alla liquidazione della spesa ed alla emissione dei titoli di pagamento sulla base degli atti definitivi di concessione e della documentazione probatoria dell'avvenuta stipula dei prestiti e mutui agevolati.
Art. 7
Validità della documentazione e condizioni di procedibilità delle domande
1. In applicazione dell'istituto dell'autocertificazione la documentazione presentata a corredo di singola domanda si intende utilmente presentata, purché non siano intervenute modificazioni, anche a corredo di ulteriori domande rivolte alla stessa amministrazione. A tale fine nelle ulteriori domande il richiedente dovrà dichiarare quali documenti abbia già presentato all'ente ed a quale domanda siano allegati, nonché dichiarare che tali documenti mantengono inalterata la loro validità, fatta salva comunque l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. I dati, i documenti e le informazioni in possesso di altre amministrazioni o contenuti in banche dati ufficiali sono acquisiti d’ufficio, anche mediante interconnessione qualora disponibili sistemi di interscambio.
3. Ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni unionali e dalla relativa disciplina di attuazione, la realizzazione di interventi o attività oggetto di contributi deve intervenire successivamente alla presentazione delle domande.
4. La realizzazione di opere ed acquisti successivamente alla presentazione della domanda non comporta impegno di finanziamento da parte dell'amministrazione né dà diritto a precedenze o priorità.
Art. 8
Erogazione di acconti
1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, la Regione può erogare acconti del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria.
2. Per i pagamenti di competenza dell’Organismo Pagatore regionale gli acconti saranno erogati secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione Europea.
Art. 9
Revoche e sanzioni
1. La Regione revoca le provvidenze concesse:
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse, salva l'applicazione dell'articolo 10 in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione e di uso;
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'amministrazione a riconoscere benefici non dovuti;
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione di contributi.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato motivo per non più di diciotto mesi.
3. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.
4. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 oltre a quanto previsto dal comma 3 verrà disposta l’esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura a decorrere dalla data di adozione dell’atto di revoca, in applicazione di quanto stabilito dall' articolo 75 comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 Sito esterno.
5. L’esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura potrà essere inoltre disposta nei casi previsti dagli atti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi, fino ad un massimo di un anno a decorrere dalla data di adozione dell’atto di revoca, ovvero maggior o minor termine se definito espressamente da disposizioni nazionali o comunitarie.
6. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire non superiore a ventiquattro mesi, nonché la durata dell’esclusione dalle provvidenze. Quando il recupero delle somme sia di competenza dell’Organismo Pagatore regionale, la decisione in ordine alla eventuale rateazione verrà assunta dall’Organismo medesimo.
7. Le domande finalizzate all’ottenimento di provvedimenti di concessione di provvidenze presentate nel periodo di esclusione dalle agevolazioni saranno dichiarate inammissibili.
8. Nell’ipotesi di revoca o recupero di agevolazioni cofinanziate dall’Unione Europea le disposizioni di cui al comma 3 in ordine al calcolo degli interessi con la maggiorazione a titolo di sanzione amministrativa si applicano qualora non sia prevista una diversa disciplina a livello comunitario o se tale disciplina sia demandata allo stato membro e non vi siano norme nazionali di attuazione.
9. La rinuncia al contributo successiva al provvedimento di concessione senza aver ottenuto acconti non comporta, di norma, applicazione di sanzioni, fatto salvo quanto espressamente previsto negli atti che disciplinano la concessione ed erogazione dei contributi.
10. Ai procedimenti di revoca riferiti a pagamenti per superficie o per capi di bestiame nell’ambito della programmazione sullo sviluppo rurale si applicano esclusivamente le disposizioni comunitarie e nazionali.
Art. 10
Vincoli di destinazione e d’uso
1. I beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi pubblici sono inalienabili e soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale per ogni bene. Il vincolo decorre dalla data di pagamento a saldo dei contributi.
2. La Regione può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione e di uso dei beni e delle opere oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, a condizione che le finalità per le quali furono concesse le agevolazioni siano, almeno parzialmente, perseguite. In tal caso le agevolazioni sono ridotte in proporzione al periodo residuo per il quale i beni e le opere non sono stati destinati alla destinazione e uso previsto.
3. La cessione di beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, ancorché soggetti a vincolo di destinazione, nell’ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d’azienda o per decesso del titolare dell’impresa individuale, può essere autorizzata dalla Regione a favore di imprese che si impegnino ad osservare gli obblighi in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazione non comporti un indebito vantaggio che verrà calcolato tenendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui verrà scomputato l’aiuto erogato. In assenza di autorizzazione preventiva si procederà alla revoca dei contributi concessi secondo le modalità di cui all’articolo 9.
4. Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell’impresa comporta la revoca dei contributi concessi secondo le modalità di cui all’articolo 9.
5. Qualora la normativa comunitaria relativa all’attuazione di programmi, piani o misure cofinanziate dall’Unione Europea definisca vincoli di destinazione e di uso di durata o modalità di applicazione diversi da quelli definiti ai commi 1, 2, 3 e 4, ai beneficiari degli interventi verrà applicata la normativa unionale e per quanto compatibile la disciplina del presente articolo.
Titolo IV
Sistema Informativo Agricolo Regionale e digitalizzazione dei procedimenti
Art. 11
Sistema Informativo Agricolo Regionale
1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Sito esterno (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti in materia di agricoltura.
2. Per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, è istituito il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) quale strumento di organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa nonché per il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate.
3. Il SIAR, oltre all’Anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 12, comprende gli applicativi gestionali dei procedimenti della Regione.
4. Nell'ambito del SIAR sono sviluppate anche le componenti specifiche e gli applicativi per la gestione dei procedimenti di competenza dell'Organismo Pagatore regionale.
5. La gestione degli applicativi e le necessarie implementazioni spettano alla Regione e all’Organismo Pagatore regionale in relazione alla titolarità dei procedimenti amministrativi.
6. Il SIAR opera in connessione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), garantendo l'interoperabilità dei sistemi anche attraverso la sincronizzazione e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni, secondo quanto stabilito dalle linee guida di sviluppo del SIAN, approvate a livello nazionale.
7. Il SIAR è integrato con il Sistema Informativo Regionale (SIR), quale componente verticale, dedicata alla gestione dei dati del settore primario; esso si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIR.
8. I dati di fonte amministrativa e con finalità statistica presenti nelle banche dati del SIAR, in forma aggregata e anonima, confluiscono nel sistema Open Data della Regione.
Art. 12
Anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna
1. L'Anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna, istituita in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 Sito esterno (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 Sito esterno), è integrata nel SIAR ed è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica di registri informatici detenuti da altri enti pubblici.
2. Il fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 Sito esterno è parte integrante dell’Anagrafe delle aziende agricole.
3. L’Anagrafe delle aziende agricole è disciplinata da uno specifico regolamento regionale.
Art. 13
Gestione digitale dei procedimenti amministrativi
1. Per finalità di semplificazione amministrativa, i procedimenti in materia di agricoltura sono gestiti in modalità telematica.
2. La gestione digitale dei procedimenti amministrativi è effettuata attraverso l’insieme degli specifici applicativi regionali nei quali sono inseriti i documenti e i dati di supporto oltre a quanto già presente in Anagrafe delle aziende agricole.
3. I soggetti che intendono presentare istanze, dichiarazioni e comunicazioni relativamente ad interventi in materia di agricoltura, utilizzano gli applicativi della Regione o di AGREA.
4. Fatti salvi i compiti e le funzioni assegnati dalla legge ai Centri di Assistenza Agricola, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni stipulate in attuazione di disposizioni di legge, i soggetti iscritti all'Anagrafe possono consultare il proprio fascicolo aziendale e possono attivare per via telematica i procedimenti amministrativi, oltre a verificare lo stato di avanzamento delle istanze presentate, ove l’applicativo lo consenta.
5. I documenti informatici e le scansioni per immagine di documenti analogici, presentati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono conservati nel sistema di gestione documentale della Regione o di AGREA, secondo la titolarità dei procedimenti amministrativi.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 14
Norma finanziaria
1. Per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.
2. Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 15
Abrogazioni
1.
La legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1993, n. 34 ” è abrogata.
Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. I procedimenti amministrativi di revoca delle provvidenze attivati in vigenza della legge regionale n. 15 del 1997 sono conclusi secondo le disposizioni in essa previste.
2. I vincoli di destinazione e di uso di durata decennale imposti ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti in cinque anni.
3. Il rinvio alla legge regionale n. 15 del 1997 in merito all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, disposto in altre leggi regionali o regolamenti, si intende riferito alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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