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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 17

MODIFICHE ALL' ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29 (NORME GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 333 del 26 novembre 2021

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
All’art. 3, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie) dopo la locuzione
“socio-sanitarie”
è aggiunto il seguente periodo:
“, limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l’ art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 Sito esterno (Attuazione della delega di cui all' articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 Sito esterno, in materia di dirigenza sanitaria) il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità. La Giunta regionale emana specifiche linee guida per definire gli ambiti di competenza e il ruolo che tali figure sono chiamate a svolgere nell'atto aziendale di cui al comma 1.”
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, è inserito il seguente:
“5 bis. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sui risultati ottenuti in attuazione del comma 5 e valuta i risultati conseguiti a seguito delle scelte definite negli atti aziendali e l’adozione delle figure previste a livello di direzione strategica aziendale. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una specifica relazione.”

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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