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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 14
1.
Nel comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) le parole da
“L’importo annuale”
fino a
“distaccato”
sono sostituite dalle seguenti:
“L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo annuale sostenuto per ciascuna delle figure professionali acquisite in organico per l’esercizio delle funzioni trasferite, fino al limite massimo delle figure professionali in distacco nell’esercizio 2018. L’importo del trasferimento può essere incrementato di un valore finanziario annuale pari ai costi generali per la gestione di ogni collaboratore in organico.”.
2.
Nel comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018 le parole da
“La posizione di distacco”
fino a
“1° gennaio 2019”
sono sostituite dalle seguenti:
“A richiesta dell’ente, e previo assenso del collaboratore interessato, i dipendenti della Regione sono collocati in posizione di comando oneroso disposto ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2022.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018 è sostituito dai seguenti:
“5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di comando e le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni devono prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti non ancora trasferite entro il 31 dicembre 2021 anche al fine di permettere a ciascun ente di adeguare i propri fondi del salario accessorio.
5 bis. L’importo annuale del trasferimento è comunque garantito per il personale già trasferito con le procedure e le modalità di cui all’ articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.

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