Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 6
1.
Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), le parole
“e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge”
sono soppresse.
2. Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. L’approvazione degli atti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, e la stipula della relativa convenzione urbanistica in caso di piani attuativi, devono avvenire entro il termine perentorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli strumenti urbanistici attuativi il cui iter amministrativo sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’approvazione e la stipula della relativa convenzione urbanistica devono avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i termini indicati nel primo e nel secondo periodo del presente comma, gli strumenti urbanistici ivi richiamati perdono la loro efficacia. La convenzione urbanistica deve prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti per l’esecuzione dell’intero strumento, allo scopo di assicurare l’immediato avvio e l’attuazione degli interventi.”.

Espandi Indice