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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 8
1.
Nel comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 4 del 2021, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Qualora vi siano più Enti gestori, la valutazione di incidenza è effettuata dall’Ente gestore maggiormente interessato dal piano, dal progetto o dall’intervento, acquisiti i pareri degli altri enti gestori interessati.”.

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