Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 9
Interventi per i territori dei Comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici della prima decade del mese di dicembre 2020
1. Con le risorse autorizzate dal comma 9 dell’articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 Sito esterno (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106 Sito esterno, destinate ai territori delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, già danneggiati anche dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, trasferite al bilancio regionale dalla contabilità speciale, intestata al Commissario delegato, aperta per l'emergenza ai sensi dell' articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732 del 2020 Sito esterno (Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia), la Regione provvede con procedure ordinarie alla realizzazione degli interventi previsti dall’ articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Sito esterno (Codice della protezione civile), in particolare:
a) degli interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite, strettamente connesso all'evento, e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
b) degli interventi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché in relazione ai danni subiti dalle attività economiche e produttive.
2. La Giunta regionale, con propri atti, programma la spesa, approva il programma degli interventi e relative eventuali rimodulazioni, da realizzarsi a cura degli enti ordinariamente competenti, definendone le procedure attuative e disciplina le procedure per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive ed ai soggetti privati danneggiati, individuando nelle strutture organizzative competenti in materia di sicurezza del territorio e difesa del suolo, quelle preposte alla gestione della spesa ed al monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività.
3. Eventuali risparmi di spesa accertati nell’ambito dei procedimenti per la concessione dei contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive possono essere riprogrammati dalla Giunta regionale per il finanziamento di interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche danneggiate o di riduzione del rischio residuo in sede di rimodulazione del programma di cui al comma 2.

Espandi Indice