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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Capo II
TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE
Art. 4
1. Nel comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono inserite le seguenti modifiche:
a) La lettera a) è sostituita dalle seguenti:
“a) l'applicazione dei canoni di occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale affidate in concessione al gestore dell’infrastruttura;a bis) i canoni di occupazione delle ulteriori aree, immobili e pertinenze appartenenti alla consistenza ferroviaria di proprietà regionale”.
b)
La lettera c) è soppressa.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale n. 30 del 1998 sono inseriti i seguenti commi:
“1 bis. Le infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale sono punite ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 ter a 1 quinquies.”.
1 ter. Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a) sono punite con la sanzione:
a) pecuniaria di importo pari da una a cinque volte il canone di occupazione di cui al comma 1 lettera a), in caso di esecuzione di opere realizzate in assenza di autorizzazione e ricadenti nella disciplina del regolamento, oltre al versamento dei canoni annui non versati dal momento della costruzione delle opere o degli impianti fino alla data di regolarizzazione ovvero alla data del verbale di contestazione dell’abuso nel caso in cui le opere non siano regolarizzabili;
b) pecuniaria di importo pari da una a tre volte il canone di occupazione di cui al comma 1 lettera a), per l’esecuzione di opere realizzate in difformità rispetto all’intervento autorizzato e ricadenti nella disciplina del regolamento, ovvero eseguite senza ottemperare o ottemperando in modo incompleto o difforme rispetto alle eventuali prescrizioni stabilite dalla concessa autorizzazione; resta fermo l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal regolamento entro trenta giorni dall’accertamento del mancato adempimento, pena la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento stesso;
c) della demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nei modi e nelle forme previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Sito esterno (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all' articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno , convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno ), qualora l’opera realizzata non risulti autorizzabile ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 Sito esterno (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), previa notifica al Comune competente e ferme restando le sanzioni previste dalle lettere a) e b);
d) pecuniaria di importo pari da una a tre volte il canone di occupazione di cui al comma 1, lettera a), per l'inosservanza delle disposizioni relative alla corretta esecuzione delle opere di sistemazione e ripristino a regola d’arte, fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia ed oltre gli oneri previsti dal regolamento.
1 quater. Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a bis) sono punite con una sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
1 quinquies. Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera b) sono punite con una sanzione da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
1 sexies. Per le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984 .".
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:
“4 bis. In caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, fatta salva la facoltà di agire utilizzando gli strumenti della tutela possessoria, è demandato il potere connesso alle attività di accertamento della corretta esecuzione e di revoca dell’autorizzazione e della convenzione.”.
Art. 5
1.
Alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità), dopo le parole
“di bike sharing”
sono inserite le seguenti parole:
“, di school streets (strade scolastiche)”.
Art. 6
1.
Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), le parole
“e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge”
sono soppresse.
2. Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. L’approvazione degli atti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, e la stipula della relativa convenzione urbanistica in caso di piani attuativi, devono avvenire entro il termine perentorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli strumenti urbanistici attuativi il cui iter amministrativo sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’approvazione e la stipula della relativa convenzione urbanistica devono avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i termini indicati nel primo e nel secondo periodo del presente comma, gli strumenti urbanistici ivi richiamati perdono la loro efficacia. La convenzione urbanistica deve prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti per l’esecuzione dell’intero strumento, allo scopo di assicurare l’immediato avvio e l’attuazione degli interventi.”.
Art. 7
1.
Nel comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 (Legge europea per il 2021), dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“La gestione delle porzioni dei Siti della Rete Natura 2000 esterne alle aree protette nazionali è di competenza della Regione salvo diverso specifico accordo fra l’Ente gestore dell’area protetta nazionale e la Regione.”.
Art. 8
1.
Nel comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 4 del 2021, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Qualora vi siano più Enti gestori, la valutazione di incidenza è effettuata dall’Ente gestore maggiormente interessato dal piano, dal progetto o dall’intervento, acquisiti i pareri degli altri enti gestori interessati.”.
Art. 9
Interventi per i territori dei Comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici della prima decade del mese di dicembre 2020
1. Con le risorse autorizzate dal comma 9 dell’articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 Sito esterno (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106 Sito esterno, destinate ai territori delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, già danneggiati anche dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, trasferite al bilancio regionale dalla contabilità speciale, intestata al Commissario delegato, aperta per l'emergenza ai sensi dell' articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732 del 2020 Sito esterno (Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia), la Regione provvede con procedure ordinarie alla realizzazione degli interventi previsti dall’ articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Sito esterno (Codice della protezione civile), in particolare:
a) degli interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite, strettamente connesso all'evento, e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
b) degli interventi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché in relazione ai danni subiti dalle attività economiche e produttive.
2. La Giunta regionale, con propri atti, programma la spesa, approva il programma degli interventi e relative eventuali rimodulazioni, da realizzarsi a cura degli enti ordinariamente competenti, definendone le procedure attuative e disciplina le procedure per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive ed ai soggetti privati danneggiati, individuando nelle strutture organizzative competenti in materia di sicurezza del territorio e difesa del suolo, quelle preposte alla gestione della spesa ed al monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività.
3. Eventuali risparmi di spesa accertati nell’ambito dei procedimenti per la concessione dei contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive possono essere riprogrammati dalla Giunta regionale per il finanziamento di interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche danneggiate o di riduzione del rischio residuo in sede di rimodulazione del programma di cui al comma 2.

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