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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Capo III
Patrimonio, Tributario e Personale
Art. 10
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2014 (Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive) è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Il piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali di cui al comma 1 può prevedere l’affidamento degli immobili di cui la Regione ha la disponibilità a enti o soggetti pubblici in funzione delle sinergie che con gli stessi si intendono sviluppare in attuazione delle politiche settoriali. I rapporti tra le parti saranno disciplinati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.”.
Art. 11
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente comma:
“2 bis. Per quanto riguarda l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile i beni di cui al comma 2 si identificano negli immobili di proprietà regionale funzionali alla difesa del suolo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica, così come risultanti nell’inventario dei beni immobili regionali di cui all’ articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), con esclusione di quelli adibiti a sedi di uffici. Tali beni verranno affidati in gestione con le modalità di cui al successivo comma 3 del presente articolo.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017 è sostituito dal seguente comma:
“4. Per i beni immobili diversi da quelli di proprietà della Regione, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile concorre alle spese di gestione degli immobili, di proprietà degli enti territoriali locali, nei quali hanno sede i propri uffici o le organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione e provvede altresì alla gestione dei beni del demanio idrico statale funzionali allo svolgimento delle attività idrauliche di competenza. I beni immobili del demanio idrico statale funzionali all’esercizio delle competenze idrauliche, alla cui gestione provvede l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sono a questa affidati nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano. All'atto della presa in consegna dei beni del demanio idrico statale, la Regione e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili affidati in gestione.”.
Art. 12
1. Il comma 9 bis dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:
“9 bis. A far data dal 1° gennaio 2021, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 9, deve perfezionarsi entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui all' articolo 5, comma 44 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 Sito esterno (Misure in materia tributaria), affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al suddetto articolo 5, commi 44 e 45 del decreto legge n. 953 del 1982 Sito esterno, e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dall’ articolo 5, comma 47 del decreto legge n. 953 del 1982 Sito esterno, e la Regione provvede a comunicare l'importo, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro il mese di ricevimento dell’avviso per il pagamento del diritto fisso. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell' articolo 36, comma 10 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 Sito esterno (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 Sito esterno, con effetto dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.”.
Art. 13
1.
All’ articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) le parole
“definisce per il triennio 2018-2020 un piano di interventi straordinari volto”
sono sostituite con le seguenti:
“può prevedere misure assunzionali finalizzate”.
Art. 14
1.
Nel comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) le parole da
“L’importo annuale”
fino a
“distaccato”
sono sostituite dalle seguenti:
“L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo annuale sostenuto per ciascuna delle figure professionali acquisite in organico per l’esercizio delle funzioni trasferite, fino al limite massimo delle figure professionali in distacco nell’esercizio 2018. L’importo del trasferimento può essere incrementato di un valore finanziario annuale pari ai costi generali per la gestione di ogni collaboratore in organico.”.
2.
Nel comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018 le parole da
“La posizione di distacco”
fino a
“1° gennaio 2019”
sono sostituite dalle seguenti:
“A richiesta dell’ente, e previo assenso del collaboratore interessato, i dipendenti della Regione sono collocati in posizione di comando oneroso disposto ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2022.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018 è sostituito dai seguenti:
“5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di comando e le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni devono prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti non ancora trasferite entro il 31 dicembre 2021 anche al fine di permettere a ciascun ente di adeguare i propri fondi del salario accessorio.
5 bis. L’importo annuale del trasferimento è comunque garantito per il personale già trasferito con le procedure e le modalità di cui all’ articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.
Art. 15
1.
Nel comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), le parole
“da 11 a 13-bis”
sono sostituite dalle parole
“da 11 a 14”.

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