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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Capo IV
Inserimento dell’impatto ambientale nelle clausole valutative
Art. 16
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) è inserita la seguente lettera:
"d bis) effetti ambientali.".

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