LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022
BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 11
Modifiche all’
articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017
1.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente comma:
“2 bis.
Per quanto riguarda l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile i beni di cui al comma 2 si identificano negli immobili di proprietà regionale funzionali alla difesa del suolo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica, così come risultanti nell’inventario dei beni immobili regionali di cui all’
articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della
legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), con esclusione di quelli adibiti a sedi di uffici. Tali beni verranno affidati in gestione con le modalità di cui al successivo comma 3 del presente articolo.”.
2.
Il
comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017 è sostituito dal seguente comma:
“4.
Per i beni immobili diversi da quelli di proprietà della Regione, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile concorre alle spese di gestione degli immobili, di proprietà degli enti territoriali locali, nei quali hanno sede i propri uffici o le organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione e provvede altresì alla gestione dei beni del demanio idrico statale funzionali allo svolgimento delle attività idrauliche di competenza. I beni immobili del demanio idrico statale funzionali all’esercizio delle competenze idrauliche, alla cui gestione provvede l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sono a questa affidati nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano. All'atto della presa in consegna dei beni del demanio idrico statale, la Regione e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili affidati in gestione.”.