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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 12
1. Il comma 9 bis dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:
“9 bis. A far data dal 1° gennaio 2021, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 9, deve perfezionarsi entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui all' articolo 5, comma 44 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 Sito esterno (Misure in materia tributaria), affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al suddetto articolo 5, commi 44 e 45 del decreto legge n. 953 del 1982 Sito esterno, e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dall’ articolo 5, comma 47 del decreto legge n. 953 del 1982 Sito esterno, e la Regione provvede a comunicare l'importo, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro il mese di ricevimento dell’avviso per il pagamento del diritto fisso. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell' articolo 36, comma 10 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 Sito esterno (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 Sito esterno, con effetto dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.”.

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