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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 18
1. Nel comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’ articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
“durata di undici anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“durata di dodici anni”
;
b)
le parole
“negli anni dal 2012 al 2023”
sono sostituite dalle seguenti:
“negli anni dal 2012 al 2024”.
2. Nel comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole
“ventitré milioni e mezzo di euro”
sono sostituite dalle seguenti:
“ventiquattro milioni di euro”.

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