LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022
BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 18
Modifiche all’
articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012
1.
Nel
comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:
2.
Nel
comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole
sono sostituite dalle seguenti:
“ventitré milioni e mezzo di euro”
“ventiquattro milioni di euro”.