Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 2
1. Il comma 2 dell’articolo 24 bis della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) è così sostituito:
“2. Per le finalità di cui al comma 1 e per sostenere l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura, la Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi”.

Espandi Indice