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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 3
Disposizioni in merito alle aziende venatorie
1. All’ articolo 43 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Laddove il proprietario dei terreni individuato dai registri immobiliari risulti irreperibile, nelle forme previste dal Codice di procedura civile, l’assenso s’intende validamente prestato ai sensi del comma 3 e la parcella corrispondente viene inclusa nel perimetro dell’azienda venatoria, se a seguito di avviso affisso all’Albo Pretorio dei singoli Comuni competenti per territorio, per un periodo di 70 giorni, non venga fatta espressa opposizione da chi dimostri di averne diritto. Gli oneri di notifica e pubblicazione sono posti a carico dei richiedenti.”.
2. Al fine di consentire alle aziende venatorie l’applicazione delle prerogative di cui al comma 1, su espressa richiesta degli interessati, la durata delle autorizzazioni delle aziende venatorie valide fino al 31 dicembre 2021 è prorogata di sei mesi.

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