LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022
BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 4
Modifiche all’
articolo 23-bis della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Nel
comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono inserite le seguenti modifiche:
a)
La lettera a) è sostituita dalle seguenti:
“a)
l'applicazione dei canoni di occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale affidate in concessione al gestore dell’infrastruttura;a bis) i canoni di occupazione delle ulteriori aree, immobili e pertinenze appartenenti alla consistenza ferroviaria di proprietà regionale”.
2.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale n. 30 del 1998 sono inseriti i seguenti commi:
“1 bis.
Le infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale sono punite ai sensi della
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 ter a 1 quinquies.”.
1 ter.
Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a) sono punite con la sanzione:
a)
pecuniaria di importo pari da una a cinque volte il canone di occupazione di cui al comma 1 lettera a), in caso di esecuzione di opere realizzate in assenza di autorizzazione e ricadenti nella disciplina del regolamento, oltre al versamento dei canoni annui non versati dal momento della costruzione delle opere o degli impianti fino alla data di regolarizzazione ovvero alla data del verbale di contestazione dell’abuso nel caso in cui le opere non siano regolarizzabili;
b)
pecuniaria di importo pari da una a tre volte il canone di occupazione di cui al comma 1 lettera a), per l’esecuzione di opere realizzate in difformità rispetto all’intervento autorizzato e ricadenti nella disciplina del regolamento, ovvero eseguite senza ottemperare o ottemperando in modo incompleto o difforme rispetto alle eventuali prescrizioni stabilite dalla concessa autorizzazione; resta fermo l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal regolamento entro trenta giorni dall’accertamento del mancato adempimento, pena la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento stesso;
c)
della demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nei modi e nelle forme previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della
legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'
articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
, convertito con modifiche dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326
), qualora l’opera realizzata non risulti autorizzabile ai sensi del
Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), previa notifica al Comune competente e ferme restando le sanzioni previste dalle lettere a) e b);




d)
pecuniaria di importo pari da una a tre volte il canone di occupazione di cui al comma 1, lettera a), per l'inosservanza delle disposizioni relative alla corretta esecuzione delle opere di sistemazione e ripristino a regola d’arte, fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia ed oltre gli oneri previsti dal regolamento.
1 quater.
Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a bis) sono punite con una sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
1 quinquies.
Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera b) sono punite con una sanzione da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
1 sexies.
Per le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’
articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984 .".
3.
Dopo il
comma 4 dell’articolo 23 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:
“4 bis.
In caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, fatta salva la facoltà di agire utilizzando gli strumenti della tutela possessoria, è demandato il potere connesso alle attività di accertamento della corretta esecuzione e di revoca dell’autorizzazione e della convenzione.”.