LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022
BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 8
Modifiche all’
articolo 26 della legge regionale n. 4 del 2021
1.
Nel
comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 4 del 2021, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Qualora vi siano più Enti gestori, la valutazione di incidenza è effettuata dall’Ente gestore maggiormente interessato dal piano, dal progetto o dall’intervento, acquisiti i pareri degli altri enti gestori interessati.”.