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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 20

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 369 del 28 dicembre 2021

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Art. 2Alta formazione post-universitaria
Art. 3 Contributo straordinario alla Diocesi di Piacenza-Bobbio per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza
Art. 4 - Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro
Art. 5 - Contributo ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
Art. 6 - Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
Art. 7 - Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012
Art. 8 - Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
Art. 9 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 10 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 11 - Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
Art. 12 - Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito
Art. 13 - Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School
Art. 14 - Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
Art. 15 - Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
Art. 16 - Scuola superiore sport invernali turismo “ski college”
Art. 17 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
Art. 18 - Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
Art. 19 - Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
Art. 20 - Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
Art. 21 - Copertura finanziaria
Art. 22 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1 (1)
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
Alta formazione post-universitaria
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli atenei nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono disposte, nell’ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2022 euro 926.906,00;
- esercizio 2023 euro 926.906,00;
- esercizio 2024 euro 1.000.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 3
Contributo straordinario alla Diocesi di Piacenza-Bobbio per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza
1. La regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di riconoscimento delle identità culturali, della tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell’arte e della musica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale (Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13). A tal fine sostiene il programma di iniziative celebrative del nono centenario della Cattedrale di Piacenza, riconoscendo alla Diocesi di Piacenza-Bobbio un contributo straordinario nel limite massimo di euro 150.000,00 per l’esercizio 2022.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo. La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione dietro presentazione di una relazione sul progetto ammesso a contributo unitamente a un rendiconto finanziario.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta per l'esercizio 2022 una autorizzazione di spesa pari a euro 150.000,00, nell'ambito della Missione 5 Tutela della valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
Art. 4
Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro
1. Le autorizzazioni disposte dall’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2021, n. 13 (Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro. Modifica delle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7) sono integrate, nell’ambito della Missione 5 Tutela della valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, di euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.
Art. 5
Contributo ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
1. Al fine di promuovere il settore turistico, economico e dello sport, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere per l’esercizio 2022 con un contributo pari a euro 5.000.000,00 a favore della Federazione sportiva nazionale Automobile Club d’Italia – ACI, a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti a Formula One Management per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dell’anno 2022.
2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta per l'esercizio 2022 una autorizzazione di spesa pari a euro 5.000.000,00, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo.
Art. 6
Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, un contributo pari a euro 50.000,00 annui al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nell’ambito delle risorse afferenti la Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero.
Art. 7
Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)) per il proseguimento delle azioni necessarie alla promozione di un Centro di documentazione del sisma 2012, per la conservazione, l'archiviazione e la fruizione dei materiali relativi alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione sono integrate, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2024.
Art. 8
Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa: - esercizio 2022 euro 9.900.000,00;- esercizio 2023 euro 10.500.000,00;- esercizio 2024 euro 10.500.000,00.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 9
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa: - esercizio 2022 euro 1.700.000,00; - esercizio 2023 euro 2.700.000,00; - esercizio 2024 euro 2.700.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 10
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa: - esercizio 2022 euro 500.000,00; - esercizio 2023 euro 1.000.000,00; - esercizio 2024 euro 2.000.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 11
Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, di euro 20.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024.
Art. 12
Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito
1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle microimprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a finanziare un fondo rotativo gestito da banche o confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o all’elenco di cui all’art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, assicurando modalità di accesso semplificate e forte presenza dell'attività effettuata con il fondo nei territori.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2022 un’autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.
Art. 13
Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School
1. La regione Emilia-Romagna riconosce la formazione per il management in materia di transizione ecologica e trasformazione digitale quale fattore di sviluppo del proprio sistema territoriale e, a tal fine, individua la Fondazione Bologna Business School, ente non profit partecipato dall’Università di Bologna e da altri soci, come soggetto qualificato in ambito regionale.
2. La regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di un campus della Fondazione per la promozione di iniziative volte allo sviluppo, all’attrazione e al trattenimento nell’ambito regionale di talenti e di competenze attraverso una struttura organizzativa di accoglienza e orientamento per favorire la presenza stabile di giovani studiosi, provenienti anche dai paesi dell’Unione Europea o da paesi extraeuropei, nei programmi di formazione post-universitaria, permettendo loro il più agevole accesso e la migliore permanenza sul territorio regionale.
3. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi, che sono comunque subordinati alla presentazione di un programma di investimenti da parte della Fondazione, coerente con le finalità di cui al presente articolo.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa: - esercizio 2022 euro 1.500.000,00; - esercizio 2023 euro 1.500.000,00; - esercizio 2024 euro 1.500.000,00.
Art. 14
Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, di euro 2.000.000,00 per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.
Art. 15
Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Servizi per lo sviluppo di euro 1.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 1.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.
Art. 16
Scuola superiore sport invernali turismo “ski college”
1. Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi riferiti all’attuazione dell’art. 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), sono disposte, nell’ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, le seguenti autorizzazioni di spesa: - esercizio 2022 euro 200.000,00; - esercizio 2023 euro 200.000,00; - esercizio 2024 euro 200.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 17
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2020, sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro 1.500.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.
Art. 18
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2020, sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro 400.000,00 per l’esercizio 2022.
Art. 19
Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2018 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 100.000,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.
Art. 20
Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
1. Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi riferiti all’attuazione dell’art. 7 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), è disposta, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l’autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2023.
2. Contestualmente l’autorizzazione disposta dal comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 14 del 2021 è revocata.
Art. 21
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2022-2024 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A-Variazioni, allegata alla L.R. 28 luglio 2022, n. 10.

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