LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 11
DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 14
Art. 2
(aggiunto comma 2-bis da art. 25 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)
Misure per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari
1.
Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi nel limite massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 ai Comuni o alle Unioni di comuni capofila degli ambiti distrettuali, affinché siano destinati alle Aziende di servizi alla persona (ASP) o ad analoghe forme pubbliche di cui si avvalgono per la gestione dei servizi alla persona.
2.
Con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione competente, sono stabilite le modalità e i criteri per l’attuazione del comma 1.
2-bis.
I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi alle Istituzioni già costituite, ai sensi dell’
articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora operanti nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari alla persona.