LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 11
DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 14
Art. 3
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti da quanto disposto all’articolo 2 la Regione provvede mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio.