LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 14
MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
L.R. 3 agosto 2022, n. 11CAPO II
MODIFICHE A LEGGI REGIONALI
Art. 17
Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2019
1.
Il
comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della
legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) è sostituito dal seguente:
"1.
È istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consultive, composto da componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, un funzionario rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, un funzionario rappresentante dei Servizi veterinari delle Aziende USL e da un componente designato da ciascuna delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali".
2.
Nel
comma 3 dell’articolo 4, della legge regionale n. 2 del 2019 sono soppresse le parole
“dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna”
e
“dai Servizi veterinari delle Aziende USL”.
Art. 18
Modifiche all’
articolo 2 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
Il
comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 2 (Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 30) è sostituito dal seguente:
“1.
I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame, individuate dalla Giunta regionale, comunicano alla Regione tale intenzione e presentano un programma di coltivazione e/o un programma di variazione."
2.
Il
comma 3 dell’articolo 2, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:
“3.
La Regione decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione entro quaranta giorni dalla loro presentazione. In caso di programmi che presentino interferenze non risolte tra le coltivazioni, la Regione, ai fini della propria decisione sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione, acquisisce il parere del Comitato di cui all’art. 4. Il provvedimento di approvazione dei programmi è pubblicato nel sito internet della Regione.”
3.
Nel
comma 4 dell’articolo 2, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole
“ed agli Enti territorialmente competenti”.
Art. 19
Modifiche all’
articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
La
lettera c) del comma 2 dell’articolo 3, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituita dalla seguente:
2.
Al termine del
comma 3 dell’articolo 3, della legge regionale n. 2 del 1998 sono aggiunte le seguenti parole:
“che gode di diritto di pre-uso e adotta misure necessarie per evitare tali danni.”
Art. 20
Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
La
lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituita dalla seguente:
Art. 21
Modifiche all’
articolo 5 della legge regionale n. 2 del 1998
Art. 22
Modifiche all’
articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
Nel
comma 1 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 le parole
“L'Ente territorialmente competente”
sono sostituite dalle parole
“La Regione”.
2.
Nel
comma 3 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole
“Copia del verbale è trasmessa immediatamente all'Ente territorialmente competente”.
3.
Nel
comma 4 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 le parole
“L'Ente territoriale”
sono sostituite dalle parole
“La Regione”.
Art. 23
Modifiche all’
articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
Il
comma 1 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:
“1.
I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che presentano il programma di coltivazione o il programma di variazione, di cui all’articolo 2, comma 1, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione sono puniti, per ciascun programma la cui scadenza non è rispettata, con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00. Decorso tale termine il programma di coltivazione o il programma di variazione s'intendono non presentati.”
3.
Nel
comma 5 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole
“mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio dell'Ente interessato”.
Art. 24
Modifiche alla
legge regionale n. 9 del 2021
1.
Nel
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023) l’importo di
323.972.093,16
è sostituito da
“332.479.263,32”.
2.
Nel
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2021 l’importo di
82.801.401,35
è sostituito da
“74.294.231,19”.
3.
Gli allegati di cui al
comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2021 vengono sostituiti secondo la seguente indicazione:
a)
tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
b)
riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
c)
tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
d)
riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
e)
quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);
f)
prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
h)
prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);
i)
nota integrativa all’assestamento e prima variazione generale del bilancio 2021-2023 (allegato 10);
m)
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere (allegato 14)”.
Art. 25
Modifica all’
articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2021
1.
All’
articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 11 (Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
“2-bis.
I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi alle Istituzioni già costituite, ai sensi dell’
articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora operanti nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari alla persona”.
Note del Redattore:
L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 è ridotta di euro 660.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10
L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 è ridotta di euro 328.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10