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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 14

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 4 (2)
Qualificazione e sostegno delle imprese agromeccaniche
1. Si definiscono imprese agromeccaniche i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Sito esterno (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 Sito esterno).
2. Al fine di promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese di cui al comma 1 è istituito l’Albo delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di tenuta dell’albo ed i requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso.
3. Per sostenere l’ammodernamento delle imprese iscritte all’Albo di cui al comma 2, la Regione può concedere contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione.
4. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del Trattato Sito esterno sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

Note del Redattore:

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 è ridotta di euro 660.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 è ridotta di euro 328.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

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