LEGGE REGIONALE 06 aprile 2021 , n. 2
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 del 6 aprile 2021
Art. 1
Finalità
1.
La Regione Emilia-Romagna sostiene, mediante l’erogazione di contributi, le professioni turistiche di guida e accompagnatore turistico, di maestro di sci e snowboard, nonché gli operatori del settore culturale e creativo e della ristorazione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore, con sede nella regione Emilia-Romagna, iscritte all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che, a causa della grave e perdurante situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 e delle limitazioni derivanti dalle conseguenti misure di mitigazione disposte per il contenimento dei contagi, hanno visto fortemente limitato l’esercizio dell’attività.
2.
La Regione Emilia-Romagna sostiene altresì le imprese dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 che hanno subito danni economici per la sospensione o limitazione delle attività nel periodo emergenziale, nonché le famiglie e le persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale, erogando contributi ai Comuni interessati a ciò finalizzati.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della l.r. 29 luglio 2021, n. 9 l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 del presente articolo è ridotta di euro 1.273.000,00.