LEGGE REGIONALE 06 aprile 2021 , n. 2
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 del 6 aprile 2021
Art. 10
Disposizioni urgenti e transitorie in materia di termini amministrativi
1.
Nel quadro delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dal perdurare dello stato di emergenza sanitaria nazionale, ovvero nel quadro delle esigenze straordinarie derivanti da altri eventi emergenziali che interessano in tutto o in parte il territorio regionale, allo scopo di consentire l’adempimento degli oneri amministrativi esclusivamente da parte dei privati e delle imprese, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con proprio motivato provvedimento, la proroga o il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi fissati da disposizioni o provvedimenti regionali.
2.
La proroga o il differimento di cui al comma 1 deve avere una durata ragionevole e proporzionata allo scopo.
3.
Ferma restando la facoltà di proroga e differimento prevista ai sensi dei commi 1 e 2, in via di prima applicazione:
a)
con riferimento alla stagione venatoria 2020/2021, è differito al 30 giugno 2021 il termine di restituzione del tesserino regionale di caccia previsto all’
articolo 39, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
b)
è differito al 30 giugno 2021 il termine fissato dall’
articolo 15, comma 10, del Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 (Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue) per la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica Annuale (PUA).”.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della l.r. 29 luglio 2021, n. 9 l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 del presente articolo è ridotta di euro 1.273.000,00.