LEGGE REGIONALE 06 aprile 2021 , n. 2
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 del 6 aprile 2021
Art. 2
“Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici
1.
La Regione è autorizzata a concedere per l’anno 2021 un contributo, denominato “Bonus una tantum” , ai soggetti aventi residenza o domicilio fiscale in Emilia-Romagna che esercitino, anche senza partita IVA, la professione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all’
articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), all’
articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed ai
commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico), in possesso della prescritta idoneità professionale di cui al
comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000, che abbiano ottenuto l’idoneità prima del 23 febbraio 2020 o abbiano, entro tale data, presentato richiesta di idoneità professionale ed abbiano ottenuto il relativo attestato alla data di presentazione della richiesta di contributo.
2.
I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
3.
La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione del contributo effettivo da assegnare ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, nonché le modalità ed i termini per l’attuazione del presente articolo.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della l.r. 29 luglio 2021, n. 9 l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 del presente articolo è ridotta di euro 1.273.000,00.