LEGGE REGIONALE 06 aprile 2021 , n. 2
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 del 6 aprile 2021
Art. 3
“Bonus una tantum” per i maestri di sci e snowboard
1.
La Regione è autorizzata a concedere per l’anno 2021 un contributo, denominato “Bonus una tantum” , ai soggetti che esercitino la professione di maestro di sci, discipline alpine, fondo e snowboard in Emilia-Romagna, in possesso della prescritta abilitazione professionale di cui all’
articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci), che abbiano avviato l’attività entro il 31 ottobre 2020.
2.
I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
3.
La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione del contributo effettivo, nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, nonché le modalità ed i termini per l’attuazione del presente articolo.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della l.r. 29 luglio 2021, n. 9 l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 del presente articolo è ridotta di euro 1.273.000,00.