LEGGE REGIONALE 06 aprile 2021 , n. 2
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 del 6 aprile 2021
Art. 6
Contributi alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni del Terzo settore iscritte all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l’anno 2021, a concedere contributi ai soggetti di cui al comma 2 per far fronte ai costi dagli stessi sopportati in conseguenza delle misure per il contenimento degli effetti della pandemia da Covid-19 e per sostenere attività di interesse generale in risposta ai bisogni della popolazione.
2.
I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi:
a)
alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali di cui all’
articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della
l.r. 31 maggio 1993, n. 26)) ed all’
articolo 4, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. (Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo));
b)
alle associazioni di promozione sociale con sede nella regione Emilia-Romagna, iscritte nel registro nazionale di cui all’
articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di enti affiliati;
c)
alle fondazioni del Terzo settore, con sede nella regione Emilia-Romagna, iscritte all’anagrafe delle ONLUS istituita ai sensi dell’
articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
3.
I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
4.
La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per l’attuazione del presente articolo.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della l.r. 29 luglio 2021, n. 9 l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 del presente articolo è ridotta di euro 1.273.000,00.