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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 aprile 2021 , n. 2

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 del 6 aprile 2021

Art. 7
Contributi ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l’esercizio 2021, a concedere contributi ai Comuni che hanno subito gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 (Comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia, Campogalliano e Modena), finalizzati alla concessione di ristori alle imprese dei territori alluvionati, già fortemente gravate dalla situazione emergenziale in corso e dalle misure di mitigazione per il contenimento dei contagi, che a causa dei predetti eventi hanno subito il danno economico della sospensione o limitazione dell’attività, nonché alle famiglie ed alle persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale.
2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
3. I criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e le modalità di concessione dei contributi sono definiti con delibera della Giunta regionale che definisce altresì le condizioni per la concessione dei ristori alle imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della l.r. 29 luglio 2021, n. 9 l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 del presente articolo è ridotta di euro 1.273.000,00.

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