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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 aprile 2021 , n. 2

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 del 6 aprile 2021

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene, mediante l’erogazione di contributi, le professioni turistiche di guida e accompagnatore turistico, di maestro di sci e snowboard, nonché gli operatori del settore culturale e creativo e della ristorazione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore, con sede nella regione Emilia-Romagna, iscritte all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che, a causa della grave e perdurante situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 e delle limitazioni derivanti dalle conseguenti misure di mitigazione disposte per il contenimento dei contagi, hanno visto fortemente limitato l’esercizio dell’attività.
2. La Regione Emilia-Romagna sostiene altresì le imprese dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 che hanno subito danni economici per la sospensione o limitazione delle attività nel periodo emergenziale, nonché le famiglie e le persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale, erogando contributi ai Comuni interessati a ciò finalizzati.
Art. 2
“Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici
1. La Regione è autorizzata a concedere per l’anno 2021 un contributo, denominato “Bonus una tantum” , ai soggetti aventi residenza o domicilio fiscale in Emilia-Romagna che esercitino, anche senza partita IVA, la professione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all’ articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 Sito esterno (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), all’ articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico), in possesso della prescritta idoneità professionale di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000, che abbiano ottenuto l’idoneità prima del 23 febbraio 2020 o abbiano, entro tale data, presentato richiesta di idoneità professionale ed abbiano ottenuto il relativo attestato alla data di presentazione della richiesta di contributo.
2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
3. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione del contributo effettivo da assegnare ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, nonché le modalità ed i termini per l’attuazione del presente articolo.
Art. 3
“Bonus una tantum” per i maestri di sci e snowboard
1. La Regione è autorizzata a concedere per l’anno 2021 un contributo, denominato “Bonus una tantum” , ai soggetti che esercitino la professione di maestro di sci, discipline alpine, fondo e snowboard in Emilia-Romagna, in possesso della prescritta abilitazione professionale di cui all’ articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci), che abbiano avviato l’attività entro il 31 ottobre 2020.
2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
3. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione del contributo effettivo, nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, nonché le modalità ed i termini per l’attuazione del presente articolo.
Art. 4
Interventi a sostegno del settore culturale e creativo
1. La Regione è autorizzata a sostenere gli operatori del settore culturale e creativo nella situazione di crisi determinata dall’emergenza sanitaria in atto, attuando interventi diretti, anche in accordo con altre pubbliche amministrazioni, ovvero concedendo contributi ai soggetti e per gli interventi disciplinati dalle leggi regionali di seguito indicate, anche sulla base dei procedimenti in corso per l’individuazione dei beneficiari:
a) articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo);
b) legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale).
2. I contributi e gli interventi diretti di cui al comma 1 potranno essere autorizzati nel limite massimo di euro 600.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
3. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione del presente articolo.
Art. 5 (1)
Interventi a sostegno di specifiche attività di ristorazione
1. La Regione è autorizzata, per l’anno 2021, a concedere contributi alle imprese che esercitano attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di gelateria e pasticceria, di ristorazione su treni e navi e di fornitura di pasti preparati (catering per eventi).
2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere autorizzati nel limite massimo di euro 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
3. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, le modalità e i termini per l’attuazione del presente articolo, anche attraverso convenzione con Unioncamere.
Art. 6
Contributi alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni del Terzo settore iscritte all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l’anno 2021, a concedere contributi ai soggetti di cui al comma 2 per far fronte ai costi dagli stessi sopportati in conseguenza delle misure per il contenimento degli effetti della pandemia da Covid-19 e per sostenere attività di interesse generale in risposta ai bisogni della popolazione.
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi:
a) alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali di cui all’ articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)) ed all’ articolo 4, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. (Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo));
b) alle associazioni di promozione sociale con sede nella regione Emilia-Romagna, iscritte nel registro nazionale di cui all’ articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 Sito esterno (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di enti affiliati;
c) alle fondazioni del Terzo settore, con sede nella regione Emilia-Romagna, iscritte all’anagrafe delle ONLUS istituita ai sensi dell’ articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Sito esterno (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
3. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per l’attuazione del presente articolo.
Art. 7
Contributi ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l’esercizio 2021, a concedere contributi ai Comuni che hanno subito gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 (Comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia, Campogalliano e Modena), finalizzati alla concessione di ristori alle imprese dei territori alluvionati, già fortemente gravate dalla situazione emergenziale in corso e dalle misure di mitigazione per il contenimento dei contagi, che a causa dei predetti eventi hanno subito il danno economico della sospensione o limitazione dell’attività, nonché alle famiglie ed alle persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale.
2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
3. I criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e le modalità di concessione dei contributi sono definiti con delibera della Giunta regionale che definisce altresì le condizioni per la concessione dei ristori alle imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 8
Assistenza tecnica
1. Ai fini dell’attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, nonché per l’attuazione di misure di sostegno alle imprese per situazione di crisi determinata dall’emergenza sanitaria in atto attraverso convenzioni con Unioncamere, la Regione può avvalersi dell’assistenza tecnica.
2. L’importo complessivo per l’attività di assistenza tecnica è pari a euro 100.000,00 sull’esercizio 2021.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 8, per l’esercizio finanziario 2021, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 5, per l’esercizio finanziario 2021, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dall’ articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di Stabilità Regionale 2021)), nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
3. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 7, per l’esercizio finanziario 2021, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023), nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
Art. 10
Disposizioni urgenti e transitorie in materia di termini amministrativi
1. Nel quadro delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dal perdurare dello stato di emergenza sanitaria nazionale, ovvero nel quadro delle esigenze straordinarie derivanti da altri eventi emergenziali che interessano in tutto o in parte il territorio regionale, allo scopo di consentire l’adempimento degli oneri amministrativi esclusivamente da parte dei privati e delle imprese, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con proprio motivato provvedimento, la proroga o il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi fissati da disposizioni o provvedimenti regionali.
2. La proroga o il differimento di cui al comma 1 deve avere una durata ragionevole e proporzionata allo scopo.
3. Ferma restando la facoltà di proroga e differimento prevista ai sensi dei commi 1 e 2, in via di prima applicazione:
a) con riferimento alla stagione venatoria 2020/2021, è differito al 30 giugno 2021 il termine di restituzione del tesserino regionale di caccia previsto all’ articolo 39, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
b) è differito al 30 giugno 2021 il termine fissato dall’ articolo 15, comma 10, del Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 (Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue) per la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica Annuale (PUA).”.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della l.r. 29 luglio 2021, n. 9 l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 del presente articolo è ridotta di euro 1.273.000,00.

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