LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 20
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 369 del 28 dicembre 2021
Art. 10
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1.
Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa: - esercizio 2022 euro 500.000,00; - esercizio 2023 euro 1.000.000,00; - esercizio 2024 euro 2.000.000,00.
2.
Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3.
Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Note del Redattore:
Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A-Variazioni, allegata alla L.R. 28 luglio 2022, n. 10.