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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2022, n. 2

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELLE ARTI, DELLA POLITICA, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DENOMINATE "CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA-ROMAGNA”

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 2
Riconoscimento del titolo di “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”

(modificati comma 1 e lett. a) e b) comma 2 da art. 13 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

1. Sono definite con il titolo “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” le strutture in cui hanno vissuto oppure svolto la propria attività importanti esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità o, per le caratteristiche presentate, che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio, che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 2.
2. Possono chiedere il riconoscimento del titolo di cui al comma 1, le strutture che possiedono i seguenti requisiti minimi obbligatori:
a) capacità di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara fama che vi ha abitato o svolto la propria attività, nella sua dimensione pubblica o privata o, in casi veramente speciali, ha avuto la propria formazione specialistica ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio e che abbiano le caratteristiche di museo monografico ;
b) svolgimento di attività volte alla conoscenza dell’opera e del personaggio a cui la struttura è intitolata ...;
c) apertura al pubblico per almeno 60 giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;
d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, disciplina, con apposita deliberazione, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento del titolo di “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” , nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.
4. Con il medesimo atto di cui al comma 3, la Giunta regionale stabilisce altresì le cause di perdita del titolo e le modalità volte a monitorare, anche a campione, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 in capo alle strutture.

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