LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2022, n. 2
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELLE ARTI, DELLA POLITICA, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DENOMINATE "CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA-ROMAGNA”
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 4
Cooperazione per la valorizzazione
1.
I gestori delle strutture riconosciute “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” si impegnano, nei limiti delle possibilità, anche a organizzare forme di cooperazione sul territorio, promosse dalla Regione per la valorizzazione, l’interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali.
2.
Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all’interno del territorio regionale, anche attraverso l’adesione a circuiti di promozione e valorizzazione.
3.
La Regione effettua il monitoraggio delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” , assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione.