LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2022, n. 2
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELLE ARTI, DELLA POLITICA, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DENOMINATE "CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA-ROMAGNA”
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 7
Disposizioni di rinvio
1.
La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla
legge regionale n. 18 del 2000.