LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2022, n. 2
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELLE ARTI, DELLA POLITICA, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DENOMINATE "CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA-ROMAGNA”
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 11
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole
“enti e associazioni”
sono sostituite dalle seguenti :
“altri soggetti pubblici o privati anche favorendone la cooperazione”
.
2.
Al
comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera i bis) è aggiunta la seguente:
“i-ter) attività volte a promuovere la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle “ Case e studi delle persone illustri dell’Emilia Romagna”.