LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2022, n. 2
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELLE ARTI, DELLA POLITICA, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DENOMINATE "CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA-ROMAGNA”
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 12
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Al comma 1 dell’
articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole
"beni culturali
" sono inserite le seguenti:
“nonché di “ Case e degli studi delle persone illustri dell’Emilia””
.
2.
Alla
lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole
"archivistica e museale"
sono inserite le seguenti
“comprese le “ Case delle persone Illustri dell’Emilia-Romagna di cui al comma 1””
.