LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 3
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 24 marzo 2022
Art. 1
Modifiche alla
legge regionale n. 19 del 2006
1.
L'
articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), in adeguamento all’
articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1.
A decorrere dall’anno d’imposta 2022, in attuazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a)
di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b)
di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c)
di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d)
di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.”.