LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 3
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 24 marzo 2022
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1.
Dalle disposizioni di cui all’
articolo 2 della legge n. 19 del 2006 , come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi minori entrate rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.