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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 24 marzo 2022

Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dalle disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge n. 19 del 2006 Sito esterno, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi minori entrate rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

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