LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022 , n. 5
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DEGLI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9
Lavori preparatori:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizione e obiettivi delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
Art. 3 - Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili
Art. 4 - Comunità energetiche rinnovabili e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale
Art. 5 - Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili
Art. 6 - Tavolo tecnico permanente
Art. 7 - Assistenza tecnica
Art. 8 - Clausola valutativa
Art. 9
- Norma finanziaria
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1.
La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dal
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, al fine di agevolare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l’indipendenza e l’autonomia energetica e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete, promuove e sostiene:
a)
le comunità energetiche rinnovabili (CER);
b)
gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Art. 2
Definizione e obiettivi delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
1.
Ai fini della presente legge, in conformità all’
articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche, e nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità ivi previste, la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto autonomo composto da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore, e di protezione ambientale, nonché amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’
articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. La partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è aperta a tutti i consumatori e per quanto riguarda le imprese, non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.
2.
L’obiettivo principale della comunità energetica è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.
3.
Le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile. L’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.
4.
Le comunità energetiche realizzano progetti finalizzati prioritariamente alla produzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, all'aumento dell'efficienza energetica, anche attraverso l’accumulo dell’energia prodotta, e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento. Le comunità energetiche possono altresì offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i cosiddetti community charger, ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità.
5.
Ai fini della presente legge, in conformità all’
articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità ivi previste, sono autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente un gruppo di almeno due clienti finali che si trovano nello stesso edificio o condominio, producono, consumano e condividono energia elettrica da fonte rinnovabile. La partecipazione al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private.
Art. 3
Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili
1.
La Regione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato:
a)
sostiene, attraverso contributi e strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi, le comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili sul territorio regionale, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti, nell’acquisto e nell’installazione degli impianti di produzione e accumulo dell’energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 2;
b)
sostiene, attraverso contributi, i soggetti pubblici, le associazioni territoriali e di categoria, le Agenzie per l’energia che operano sul territorio regionale e gli altri soggetti privati per realizzare iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione, anche in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della
legge regionale 9 febbraio 2010, n.3), sul tema delle energie rinnovabili, dell’autoconsumo e della condivisione dell’energia e sulle forme di efficientamento energetico, anche attraverso l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità del territorio.
2.
La Regione promuove e incentiva, anche attraverso le programmazioni regionali, iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle comunità energetiche rinnovabili anche in collaborazione con le Università e i Laboratori della rete alta tecnologia.
3.
La Regione stipula accordi con i Comuni e con l’Associazione nazionale comuni italiani – Emilia-Romagna (ANCI-ER) finalizzati alla diffusione e condivisione delle “migliori pratiche” , anche attraverso il sostegno alla realizzazione di sportelli informativi e al potenziamento degli sportelli territoriali Energia.
4.
La Regione istituisce, all’interno del premio regionale per la responsabilità sociale d’impresa e l’innovazione sociale di cui all’
articolo 17 comma 4 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), una categoria riservata alle comunità energetiche rinnovabili.
5.
Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali individuano, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l’installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili.
6.
La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 4
Comunità energetiche rinnovabili e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale
1.
La Regione promuove e sostiene, attraverso una maggiorazione dei contributi concedibili ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
a)
siano composti anche da soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare la povertà energetica;
b)
tra i cui membri siano presenti enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
c)
tra i cui membri, limitatamente alle Comunità energetiche, siano presenti enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, o che abbiano messo a disposizione per realizzare gli impianti sui tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche di cui all’art. 3 comma 5;
d)
siano situati in aree montane ed interne del territorio regionale, al fine di contrastarne l’abbandono e favorirne il ripopolamento;
e)
che realizzino progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore.
2.
La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l’attuazione del presente articolo.
Art. 5
Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili
1.
È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Emilia-Romagna, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di monitorare lo stato di attuazione della legge e fornire al Tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 6 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.
2.
Il Registro di cui al comma 1 contiene:
a)
i dati identificativi della comunità energetica;
b)
la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;
c)
le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.
3.
Le informazioni di cui al comma 2 potranno, ove consentito, essere implementate anche dai dati presenti all’interno delle piattaforme istituite a livello nazionale.
4.
Con atto di Giunta regionale sono individuate le informazioni del Registro di cui al comma 1 da rendere disponibili per la consultazione pubblica anche attraverso modalità telematiche, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Art. 6
Tavolo tecnico permanente
1.
La Giunta regionale, con proprio atto entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un Tavolo tecnico permanente con funzioni di analisi, consultive e di confronto composto da rappresentanti della Regione, del Tavolo permanente regionale per l’economia solidale, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI E-R, Unione delle province d’Italia Emilia-Romagna (UPI E-R), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Ricerca sistema energetico (RSE) e dai Cluster regionali competenti in materia.
2.
Il Tavolo tecnico permanente, anche sulla base dei dati contenuti nel Registro di cui all’articolo 5, svolge le seguenti attività:
a)
analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano energetico regionale e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;
b)
promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti;
c)
individuazione delle “migliori pratiche” al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell’incremento dell’autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica.
3.
Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo tecnico può promuovere audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte al Registro, di cui all’articolo 5, e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti che ne fanno espressa richiesta.
4.
Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte alla Giunta regionale in merito a strumenti legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonché proposte da sottoporre all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) in merito alla regolazione delle comunità energetiche.
5.
Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 7
Assistenza tecnica
1.
Ai fini dell’attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi dell’assistenza tecnica specializzata delle proprie società in house o di altri soggetti competenti.
2.
L’importo da destinare per l’attività di assistenza tecnica è definito annualmente con la legge di bilancio.
Art. 8
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza biennale, anche avvalendosi del Tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 6, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge e ne valuta l’impatto rispetto al processo di transizione ecologica. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:
a)
tipologia degli interventi regionali in attuazione dell’articolo 3 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziate e utilizzate;
b)
tipologia degli interventi regionali in attuazione dell’articolo 4 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziate e utilizzate;
c)
il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei Comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e relativa riduzione delle emissioni di CO2, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità energetiche rinnovabili;
d)
eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
2.
Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3.
La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità e degli autoconsumatori stessi.
Art. 9
(Modificato comma 3 da art. 12 L.R. 28 luglio 2022, n. 9)
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000 per l’esercizio 2022 e in euro 150.000 per l’esercizio 2023, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo I spese correnti - del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.
3.
Per gli esercizi successivi al 2024, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).